Legittima la pretesa risarcitoria avanzata da un automobilista ritrovatosi un capriolo sulla strada
Se la fauna selvatica imperversa nelle strade di montagna – e, addirittura, in quelle di città – arrecando danni, allora il risarcimento è a carico della pubblica amministrazione. Ciò alla luce della proprietà o, almeno, dell’utilizzazione dell’animale, anche tenendo presente che le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Plausibile, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata da un’automobilista che ha trovato sulla propria strada, in Abruzzo, un capriolo e rivolta a Regione, Provincia ed Ente Parco. I giudici sottolineano però che a essere maggiormente sotto accusa è la Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. Per evitare ogni addebito, infine, la Regione deve dimostrare che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo. (Ordinanza 32018 del 5 novembre 2021 della Cassazione)