Se i figli fanno ippica, anche l’acquisto di un cavallo è una spesa straordinaria da dividere tra i genitori separati

Alla luce della vicenda in esame, per i giudici rientrano nelle spese straordinarie per la crescita dei figli anche quelle relative alla pratica dell’equitazione, inclusa quella sostenuta per l’acquisto e il mantenimento di un cavallo

Se i figli fanno ippica, anche l’acquisto di un cavallo è una spesa straordinaria da dividere tra i genitori separati

Ippica come sport per i figli: l’acquisto di un cavallo è spesa straordinaria da divedere tra i genitori. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 9392 del 10 aprile 2025 della Cassazione), i quali, respinte le obiezioni sollevate da un uomo, hanno confermato il suo obbligo di rimborsare all’ex moglie la quota a suo carico non versatale, e hanno precisato che rientrano nelle spese straordinarie per la crescita dei figli anche quelle relative alla pratica dell’equitazione, inclusa addirittura quella sostenuta per l’acquisto e il mantenimento di un cavallo. Ampliando l’orizzonte, i giudici richiamano il principio fissato per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cosiddette spese straordinarie, principio secondo cui, in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche per le spese straordinarie, la mancanza della preventiva informazione e la mancanza di assenso non determinano automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore, essendo necessario, invece, valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. Perciò, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (come quella relativa all’iscrizione ad un corso sportivo) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. All’interno di tale quadro di riferimento, analizzando la vicenda oggetto del processo, si è appurato che l’effettività della spesa effettuata dalla donna è documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento e si è valutato che le spese erano inerenti alle esigenze dei figli. Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati si soffermano sul capitolo relativo al contestato acquisto di un cavallo destinato ad essere impiegato dai figli della coppia in occasione delle gare di equitazione. Su questo fronte, in particolare, è emerso che in ordine alla pratica sportiva dell’equitazione, a cui si riferisce la maggior parte delle voci di spesa, l’assenso dei genitori discendeva sia dalla circostanza che i ragazzi avevano intrapreso tale sport in data anteriore alla separazione dei genitori, sia dalle stesse decisioni adottate successivamente dalla coppia genitoriale di comune accordo, come l’acquisto (e il mantenimento) di un cavallo e la frequentazione di un centro sportivo, scelte finalizzate a consentire ai figli di potere continuare a svolgere tale attività anche in forma agonistica, con i conseguenti oneri economici.

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