Protezione per lo straniero: come valutare gli sforzi compiuti per l’integrazione in Italia
Non è necessario un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese. Apprezzabile, invece, ogni sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento
Il riconoscimento del diritto dello straniero alla protezione complementare derivante dal livello di integrazione sociale raggiunto nel Paese di accoglienza può non essere escluso dalla durata non ampia del soggiorno ove siano presenti indicatori rilevanti, tra i quali la sostanziale continuità lavorativa, che evidenzino un apprezzabile suo sforzo di inserimento. In questa ottica, quindi, è necessario svolgersi una valutazione proporzionale, e non in assoluto, degli indici di integrazione, ai fini della configurabilità della violazione del diritto alla vita privata dello straniero.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 23530 del 19 luglio 2026 della Cassazione), i quali ridanno una speranza ad un cittadino tunisino che, approdato in Italia, ha chiesto protezione, spiegando di essere di fede musulmana, di avere un medio livello di istruzione, di aver svolto un corso professionale per saldatore, di aver lavorato in un’azienda in patria, di non essere sposato e di non avere figli, di aver lasciato il suo Paese – raggiungendo l’Italia nell’agosto del 2023 – a causa del comportamento del padre, il quale aveva preteso che il nonno materno gli intestasse un terreno di sua proprietà e, dopo aver ricevuto un rifiuto, aveva cominciato a maltrattare lui e altri membri della sua famiglia, compresa sua madre alla quale il nonno voleva lasciare il terreno.
In conclusione, lo straniero ha ammesso di non voler tornare nel Paese d’origine, perché in caso di rientro avrebbe incontrato, a suo dire, di nuovo gli stessi problemi col padre.
Centrale, però, mettendo da parte la vicenda personale dello straniero, è la valutazione della sua permanenza in Italia.
Su questo fronte, i magistrati di Cassazione ritengono necessario dare maggiore ‘peso’, contrariamente a quanto fatto in Tribunale, alla documentazione comprovante la pressoché continuata attività lavorativa svolta dallo straniero, a partire già dal dicembre 2024 sino al settembre 2025, attività che ne rivela l’impegno e lo sforzo di effettiva integrazione, pur compatibilmente con la situazione di straniero richiedente protezione in Italia.
Ampliando l’orizzonte, comunque, i magistrati di Cassazione ribadiscono che la rivisitazione normativa dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali, con la conseguenza che tale forma di protezione può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da valenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata, non assumendo alcun rilievo il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori.
In questa ottica, quindi, è sempre necessario valorizzare i legami familiari, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato, laddove la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un’integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva e non meramente programmata o desiderata, anche se, soprattutto ove venga in rilievo l’integrazione sociale, non è richiesto un percorso interamente compiuto, ma segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa.
Inevitabile il riferimento ad alcuni principi in materia di prova dell’integrazione lavorativa in Italia, ai fini della protezione speciale o complementare: la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un’analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all’interno del percorso di accoglienza; costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione ‘Unilav’, che contiene la comunicazione di informazioni inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l’impegno nell’apprendimento dell’italiano; per ritenere sussistente un’integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero, poi, occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l’instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che egli abbia svolto l’audizione giudiziale con l’ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest’ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa e non prova, invece, che lo straniero non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato; il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dallo straniero deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato; il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dallo straniero deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.