Nulla la delibera che nomina amministratore un soggetto privo dei requisiti relativi a formazione ed aggiornamento
L’intenzione del legislatore è quella di assoggettare il contratto di amministrazione di condominio al possesso di requisiti di professionalità ed onorabilità in capo al soggetto nominato, e ciò nell’interesse superiore della collettività

La deliberazione dell’assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti perciò sulla capacità del contraente. Questo il principio di diritto fissato dai giudici (sentenza numero 28196 del 31 ottobre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo a Siracusa, contenzioso originato dall’istanza con cui un condòmino ha chiesto di dichiarare nulla la delibera assembleare di nomina dell’amministratore nella persona del marito di una condòmina risultato però non in possesso dei previsti requisiti di formazione e di aggiornamento. Per meglio inquadrare la questione, i giudici ricordano che, normativa alla mano, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Resta salvo, però, l’obbligo di formazione periodica. Chiara è l’intenzione del legislatore di assoggettare il contratto di amministrazione di condominio al possesso di requisiti di professionalità ed onorabilità in capo al soggetto nominato, disposti nell’interesse superiore della collettività ed influenti perciò sulla capacità del contraente. La norma delimita, in sostanza, per ragioni di ordine pubblico, il novero delle persone che, giacché munite di tali requisiti, sono idonee al compimento delle attività inerenti alla complessa prestazione dell’amministratore di condominio, rivelandosi perciò norma imperativa ed inderogabile. E la violazione di tale norma determina la nullità non soltanto della delibera di nomina, ma anche del contratto di amministrazione condominiale stipulato con il soggetto privo dei requisiti normativi di capacità, il quale non ha pertanto azione per il pagamento del compenso corrispondente all’attività illegalmente prestata. Tirando le somme, è sacrosanta la nullità della delibera di nomina di un amministratore di condominio sprovvisto dei previsti requisiti, incluso, ovviamente, quello di formazione e di aggiornamento.