Nozze nulle se la sposa è affetta da un deficit psichico
Ha valore anche per lo Stato italiano il provvedimento emesso dai giudici ecclesiastici
Matrimonio nullo non solo per la Chiesa cattolica ma anche per lo Stato italiano se si appura che, all’epoca delle nozze, la sposa era in cura presso un ‘Centro di salute mentale’ ed era affetta non da una mera depressione o deficienza caratteriale o immaturità, bensì da un vero e proprio deficit psichico di carattere permanente.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 10432 del 20 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura di un lungo e delicato contenzioso.
Secca la valutazione compiuta già in Appello: la donna non risultava in grado di gestire i propri interessi, sia morali che materiali, e la situazione non era suscettibile di miglioramenti nel tempo, essendo la patologia diagnosticata in precedenza ormai cronicizzata. E il perito psicologo ha reputato che la psicosi da cui è risultata affetta la donna (la cui severità è stata data anche da episodi che avevano assunto la forma di veri e propri deliri) fosse presente sin dalla celebrazione del matrimonio, come confermato dalle deposizioni testimoniali sia dello psichiatra che aveva avuto la donna in cura sia della sorella della donna.
Impossibile, quindi, dubitarsi che la condizione psichica della donna fosse, già all’epoca del matrimonio, di grave compromissione della sua capacità d’intendere e volere. Ed evidente che le manifestazioni psicotiche da cui la donna era affetta avessero alterato la sua percezione e coscienza della realtà, sia dell’esterno che di sé.
Un simile vizio psichico non può che condurre ad una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall’ordinamento italiano, dato che il vizio previsto nel diritto canonico (incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica e grave difetto di discrezione circa i diritti e doveri matrimoniali da dare e accettare reciprocamente) e ravvisato nel caso in esame è pienamente sussumibile nella disciplina dallo Stato italiano.
Queste valutazioni vengono condivise e confermate anche dai magistrati di Cassazione: sacrosanta, quindi, l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai giudici ecclesiastici.
Per maggiore chiarezza, i giudici di terzo grado, andando oltre la singola vicenda, precisano che, con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per difetto di discrezione di giudizio e per incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali, il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità, che attiene all’incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell’ipotesi di invalidità contemplata dal Codice Civile, secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
E non esiste, nell’ordinamento nazionale, viene aggiunto, un principio di ordine pubblico secondo cui il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico.