Mantenimento del figlio: come valutare il raggiungimento della maggiore età

Il genitore ha da provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta

Mantenimento del figlio: come valutare il raggiungimento della maggiore età

L’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 23542 del 19 luglio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso sorto relativo al mantenimento genitoriale di giovane donna di oltre 30 anni, aggiungono che la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte del figlio, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, si può ritenere che la protagonista dovesse essere supportata dal padre sul piano economico nella sua scelta di conseguire una ulteriore laurea triennale in Bioinformatica, dopo averne conseguita una prima in Infermieristica, che per sua stessa ammissione le avrebbe consentito di trovare già una immediata occupazione. E, in aggiunta, si può anche ritenere che le finalità di tale scelta, ossia di una seconda laurea, legata al reperimento di più vantaggiosi impieghi lavorativi, unitamente alle disponibilità economiche del genitore, compatibili col previsto impegno di spesa, possano giustificare il permanere in capo al genitore dell’obbligo di mantenimento, sia pure in una misura più ridotta.
Ciò detto, va aggiunto che, concluso il corso triennale intrapreso e tenuto conto dell’età della giovane donna, del fatto che già la prima laurea le avrebbe consentito di reperire una immediata occupazione, non è più giustificabile, ora, la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore da parte del genitore.

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