Liquidazione: il termine per la redazione del programma non ha natura perentoria

Il superamento del termine non determina alcuna nullità rispetto all’attività di liquidazione ed esecuzione del programma di liquidazione

Liquidazione: il termine per la redazione del programma non ha natura perentoria

Il termine di trenta giorni, fissato dal ‘Codice della crisi d’impresa’ ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, ma assolve ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura. Di conseguenza, il superamento di quel termine non determina alcuna nullità rispetto all’attività di liquidazione ed esecuzione del programma di liquidazione.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 2264 del 3 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un debitore a fronte del decreto adottato a suo carico dal giudice delegato nel contesto della procedura di liquidazione del patrimonio.
Chiara la tesi proposta dal debitore: il programma di liquidazione è stato depositato in ritardo, in palese violazione del termine di trenta giorni previsto dalla norma, e ciò ha determinato la nullità della procedura liquidatoria e l’esigenza di arrestarne l’attività liquidatoria.
Secca (e negativa) la replica dei magistrati di Cassazione, i quali sottolineano che il termine di redazione del programma di liquidazione non è previsto in alcun modo come perentorio e, tanto meno, a pena di nullità dell’intera procedura liquidatoria, il cui obiettivo è quello di procedere alla gestione e alla liquidazione integrale del patrimonio del debitore in vista del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, senza che in proposito sia predicabile l’esistenza di un termine fisso di natura perentoria, iniziale o finale.
Militano in questo senso considerazioni di carattere letterale e sistematico. Sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come il dies a quo di decorrenza del termine sia di carattere mobile, ossia decorrente dal compimento di un precedente adempimento – la formazione dell’inventario – per il quale la disposizione normativa non prevede testualmente alcun termine. Inoltre, anche la stessa durata quadriennale viene prevista quale alternativa minima rispetto ad una indeterminata completa esecuzione del programma, di cui manca una predeterminazione perentoria.
Dal punto di vista sistematico, poi, appare evidente che la stessa previsione di un termine di trenta giorni per la redazione del programma di liquidazione opera in una logica flessibile, appunto collegata alla precedente redazione dell’inventario e alla verifica dell’elenco dei creditori da parte dello stesso liquidatore. Essa risponde cioè ad un’esigenza di programmazione che intende valorizzare le competenze professionali dei soggetti chiamati al delicato ruolo di liquidatore, importando anche nella procedura liquidatoria e per i soggetti sovraindebitati una nozione di sequenza ordinata e pianificabile, sia pur tendenzialmente, dell’attività esecutiva, già sperimentata nella procedura fallimentare ed oggi ribadita, con alcuni adattamenti, nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.

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