Impossibile, secondo i giudici, parlare di rifugiato ambientale, poiché le difficoltà lamentate dallo straniero sono comuni alle popolazioni locali
Impossibile parlare di ‘rifugiato ambientale’, se lo straniero extracomunitario approdato in Italia lamenta disagi economici, vissuti in patria, comuni a tutta la popolazione del suo Paese di origine. Respinta, di conseguenza, la richiesta di protezione da lui avanzata. Fondamentali i dettagli del racconto fatto dallo straniero, un cittadino bengalese. Quest’ultimo, nello specifico, ha messo sul tavolo la condizione di indigenza subita a seguito dello straripamento di un fiume che aveva distrutto la sua casa, ma, allo stesso tempo, osservano i giudici, ha fatto riferimento a periodiche inondazioni che si verificano nella sua zona di residenza, inondazioni che, si può presumere, provocano danni a tutta la popolazione. Per completare il quadro, poi, la sottolineatura che il cittadino bengalese non ha mai parlato di carestie. In conclusione, per i giudici non ci si trova a valutare le condizioni di un ‘rifugiato ambientale’, bensì solo le gravi difficoltà economiche che, comuni alle popolazioni locali, non possono giustificare il riconoscimento della protezione chiesta dallo straniero.