Contratto in essere: ecco il peso specifico della decisione del curatore
La scelta di sciogliersi dal vincolo contrattuale non è assimilabile alla facoltà di recesso, e, perciò, far venir meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc
In ambito fallimentare, la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto non è assimilabile alla facoltà di recesso e, perciò, fa venir meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc, sì che ne consegue un naturale effetto restitutorio, nel senso che deve essere rispristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto, e le restituzioni ed i rimborsi operano secondo la disciplina dell’indebito, dal momento che l’efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall’origine le prestazioni eseguite. Ne consegue che le restituzioni ed i rimborsi verso il contraente in bonis subiscono gli effetti della sentenza di fallimento e vengono soddisfatti in moneta concorsuale seguendo la regola della par condicio creditorum.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 23683 del 22 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla possibile ammissione allo stato passivo del fallimento di una ‘s.p.a.’ di un credito, in collocazione chirografaria, pari a 15mila euro e corrispondente al deposito cauzionale versato in esecuzione di un contratto di franchising stipulato con la franchisor ‘s.p.a.’ e risolto dopo la dichiarazione di fallimento di quella società.
A negare l’ammissione al passivo è già il Tribunale, il quale rileva che il credito alla restituzione della cauzione versata in occasione del contratto di franchising, credito sorto per effetto della scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente, non può godere della prededuzione, trovando applicazione la norma che attribuisce al credito per restituzioni e rimborsi spettante al contraente in bonis natura concorsuale e non di massa.
Sulla stessa linea, poi, i magistrati di Cassazione, i quali osservano che gli effetti dello scioglimento del franchising, che ha natura di contratto ad esecuzione continuata, pendente al momento dell’apertura della procedura concorsuale, sono regolamentati da quanto stabilito dalla legge fallimentare in materia di rapporti pendenti.
Va tenuto presente, però, con riferimento alla restituzione del deposito cauzionale nel contratto di locazione, che si è affermato il principio secondo cui, nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all’organo gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest’ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione.
Il diverso regime nella collocazione del credito si giustifica con la diversità della disciplina dei contratti in corso, precisano i giudici di Cassazione: la locazione prosegue fino al termine del rapporto contrattuale e l’obbligo di restituzione sorge con il rilascio dell’immobile locato nel corso della procedura, mentre il contratto ad esecuzione periodica o continuata è assoggettato al regime di sospensione.
Inoltre, nel contratto di locazione si è al cospetto di una disciplina sul deposito cauzionale direttamente regolamentata dalla legge, mentre, nel caso in esame, il deposito cauzionale è regolamentato dallo specifico tenore del contratto di franchising, ma il soggetto che ha chiesto l’ammissione al passivo non ha fornito alcun elemento circa la sua concreta applicazione.