Acquisto di un dipinto di provenienza illecita, poi sequestrato e infine restituito al legittimo proprietario: legittimo parlare di evizione a danno del compratore

Non è necessario, precisano i giudici, che il compratore sia privato anche dell’effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna materiale è solo una sua conseguenza logica e giuridica

Acquisto di un dipinto di provenienza illecita, poi sequestrato e infine restituito al legittimo proprietario: legittimo parlare di evizione a danno del compratore

In materia di compravendita, l’evizione si verifica allorché l’acquisto del diritto è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene. Non è necessario, quindi, che il compratore sia privato anche dell’effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna materiale è solo una sua conseguenza logica e giuridica. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 2330 del 31 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’acquisto di un dipinto risultato di provenienza illecita e sottoposto a sequestro penale, prima di essere poi restituito al suo legittimo originario proprietario. Legittima, nella vicenda in esame, le pretese avanzate dai compratori. Ciò perché è risultata la provenienza furtiva del quadro, oggetto di sequestro penale, e, di conseguenza, si è concretizzata l’evizione del bene compravenduto, con conseguente operatività della relativa garanzia a favore dei compratori, a prescindere dalla sussistenza del dolo o della colpa del venditore, come pure della buonafede dell’acquirente. Non a caso, gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l’inadempimento da parte del venditore, conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto. Quindi, la condizione soggettiva tanto del venditore quanto degli acquirenti è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dell’evizione, che, difatti, rappresenta un rimedio funzionale a riequilibrare il sinallagma contrattuale ed opera a prescindere dalla considerazione della condizione soggettiva dell’alienante. Peraltro, ai fini della configurabilità dell’evizione, non occorre che l’evitto perda il possesso della cosa acquistata, ma è sufficiente che il suo acquisto sia impedito dal diritto vantato dal terzo sulla cosa stessa.

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