Trattative interrotte, salta il rapporto di collaborazione: il risarcimento va calcolato anche tenendo presenti le potenziali occasioni perse

Ristoro economico per la parte pronta a siglare l’accordo e rimasta invece a bocca asciutta

Trattative interrotte, salta il rapporto di collaborazione: il risarcimento va calcolato anche tenendo presenti le potenziali occasioni perse

Se le trattative per arrivare alla ufficializzazione di un rapporto di collaborazione vengono stoppate senza alcuna concreta e plausibile giustificazione, allora è logico attribuire piena responsabilità a quella parte che ha interrotto bruscamente il confronto e ha così, in sostanza, impedito l’approdo alla firma definitiva del contratto di prestazione d’opera. Sacrosanto, quindi, il diritto al risarcimento della parte pronta a ultimare l’accordo e rimasta invece a bocca asciutta senza colpa. Su questo fronte i giudici chiariscono che il pregiudizio risarcibile è rappresentato sia dalle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri soggetti di un contratto altrettanto o, addirittura, maggiormente vantaggioso dal punto di vista economico. Illogico, quindi, liquidare il danno facendo riferimento esclusivamente alla misura del compenso spettante per l’attività già parzialmente eseguita. (Ordinanza 30186 del 27 ottobre 2021 della Cassazione)

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