Somme anticipate dall’ex amministratore: necessaria la prova di quegli esborsi

Può essere rilevante, poi, anche l’assenza di una espressa ricognizione di debito da parte dell’organo assembleare in relazione a poste passive specificamente indicate

Somme anticipate dall’ex amministratore: necessaria la prova di quegli esborsi

Il credito dell’ex amministratore, credito relativo al recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio, si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condòmini, e, pertanto, è l’amministratore che, Codice Civile alla mano, deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio), tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno, devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 11249 del 27 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, respinto la pretesa avanzata nei confronti di un condominio da un ex amministratore, pretesa relativa ad oltre 26mila euro, corrispondenti, secondo l’ex amministratore, ad anticipazioni da lui fatte al condominio durante il suo incarico di amministratore.
A ritenere priva di fondamento la richiesta dell’ex amministratore sono stati innanzitutto i giudici di merito, per i quali è risultata decisiva l’assenza di una valida ricognizione di debito da parte del condominio, non potendo tale riconoscimento evincersi, in maniera univoca, né dai versamenti effettuati in favore del vecchio amministratore e neppure dagli elementi risultanti dal consuntivo approvato, in quanto l’esposizione debitoria ivi considerata non conduceva automaticamente a concludere che l’allora amministratore avesse anticipato di tasca propria le somme di cui si chiedeva la restituzione.
In sostanza, secondo i giudici di merito, non è stata fornita adeguata dimostrazione, da parte dell’ex amministratore, delle dedotte anticipazioni, attesa la genericità delle relative deduzioni e l’insufficienza del riferimento ad un pagamento che sarebbe stato effettuato, con operazione di cui non appare chiara la correttezza, quantomeno sotto il profilo amministrativo-contabile, con fondi di altro condominio, sempre da lui, all’epoca, amministrato.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali precisano che, Codice Civile alla mano, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio), tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno, devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita. Spetta poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condòmini nei confronti del precedente amministratore. Peraltro, l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente e il verbale di consegna sottoscritto con riguardo alla situazione patrimoniale al momento del subentro gestorio, e così pure un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti dell’ex amministratore da parte dei condòmini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all’assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’amministratore. E la deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate.
Tirando le somme, grava sull’ex amministratore l’onere probatorio, non adempiuto nella vicenda in esame, in relazione alle anticipazioni effettuate. Senza dimenticare, infine, l’assenza di una espressa ricognizione di debito da parte dell’organo assembleare in relazione a poste passive specificamente indicate.

News più recenti

Mostra di più...