Soglia di fallibilità: errore grave non depositare situazione patrimoniale e bilanci della società

L’imprenditore è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità

Soglia di fallibilità: errore grave non depositare situazione patrimoniale e bilanci della società

In sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, rappresenta un boomerang per l’imprenditore in crisi l’omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Soprattutto quando si fa riferimento, precisano i giudici (ordinanza numero 2118 del 29 gennaio 2025 della Cassazione), al presunto mancato superamento delle soglie dimensionali previste per sancire la fallibilità di un’azienda. Per maggiore chiarezza, i giudici ricordano che è l’imprenditore ad essere onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità, mentre il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, non può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’imprenditore. Analizzando poi la specifica vicenda, i giudici aggiungono che, a fronte del mancato deposito dei bilanci della società in crisi, a nulla può rilevare il fatto che essa sia rimasta inattiva. Peraltro, viene aggiunto, si è accertato lo svolgimento di attività immobiliare (interventi di ristrutturazione, nello specifico), col relativo sostenimento di costi, e ciò è incompatibile con la cessazione della attività di impresa.

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