Società semplici: legittima l’iscrizione della nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale

Fondamentale però verificare l’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci

Società semplici: legittima l’iscrizione della nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale

Possibile che nelle società personali in generale, e nella società semplice in particolare, l’amministrazione venga affidata ad un soggetto estraneo alla compagine sociale. A fare chiarezza provvede il giudice del registro delle imprese, chiamato ad esaminare un caso riguardante l’iscrizione della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio. Per il giudice tale iscrizione è legittima, a patto però che non vi siano patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci. In sostanza, l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio è condizionata alla verifica dell’inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci. E in questa prospettiva la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei terzi, anzi potrebbe determinare per loro un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei singoli soci e, qualora il comportamento dell’amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire anche il suo patrimonio personale. Legittima, quindi, nelle società semplici, la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale. (Decreto del 25 agosto 2021 del Tribunale di Roma)

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