Solida l’azione restitutoria avanzata da un uomo nei confronti della oramai ex fidanzata e relativa alla proprietà di un immobile
Se l’amore finisce a pochi giorni dalla celebrazione del matrimonio, sono inevitabili l’amarezza e la rabbia, ma è possibile anche uno strascico giudiziario per fare chiarezza sui beni che i fidanzati promessi sposi si sono donati reciprocamente in vista del fatidico ‘sì’. Ed è sacrosanto, secondo i giudici, in questa vicenda il diritto del partner che ha fatto il regalo – nello specifico, un immobile – alla fidanzata a riaverlo indietro, pur risultando esso intestato alla donna come acquirente – non pagante – e proprietaria. I giudici chiariscono innanzitutto che i doni tra fidanzati, in vista della celebrazione delle nozze, possono includere anche gli immobili, e aggiungono poi che, di fronte all’azione restitutoria proposta dal partner che ha fatto il dono, è necessario accertare che il regalo sia stato fatto esclusivamente a causa della promessa di matrimonio. Di conseguenza, quando è venuta meno, come in questo caso, la causa donandi, ossia quando è saltato il matrimonio, viene meno il dono, che può essere restituito al partner che lo ha effettuato, e che, in questo caso specifico, assume la qualità di effettivo acquirente dell’immobile.