Nessuna chiusura per la ‘casa per anziani’ in un condominio. Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal condominio
Via libera alla ‘casa per anziani’ in condominio, anche il regolamento dello stabile vieta un uso degli appartamenti differente da quello di civile abitazione o di ufficio. Fondamentale un dettaglio: nel rogito del singolo appartamento è mancata la trascrizione del regolamento e delle sue clausole, o, in alternativa ogni richiamo alla disposizione che limita le facoltà del proprietario. Ciò significa che alla condomina nuova proprietaria della casa non può essere imposto alcun limite sull’uso del locale. Inutile quindi l’azione giudiziaria proposta dal condominio e mirata non solo alla chiusura della ‘casa per anziani’ ma anche all’ottenimento di un ristoro per i danni subiti. Per i giudici, difatti, la clausola che limita le facoltà d’uso dei proprietari degli appartamenti in condominio deve essere previamente trascritta e deve essere sottoposta ad idonea pubblicità ai fini della opponibilità ai terzi acquirenti. Se, invece, come nella vicenda presa in esame, non vi è stata alcuna trascrizione del regolamento condominiale, allora, per imporre ai nuovi proprietari una specifica disposizione, è necessario che la clausola sia specificamente richiamata all’interno dell’atto di compravendita dell’immobile ed accettata dal compratore.