Può essere soggetta a fallimento anche la ‘Onlus’

Fondamentale il fatto che la cooperativa sociale svolga un’attività commerciale secondo criteri di economicità

Può essere soggetta a fallimento anche la ‘Onlus’

Possibile anche per la ‘Onlus’ essere soggetta a fallimento. Questo il paletto fissato dai giudici della Cassazione, chiamati a prendere in esame l’azione promossa da una ‘srl’ nei confronti di una cooperativa sociale. Il dato centrale è il credito – oltre 70.000 euro – vantato dalla ‘srl’ e relativo alle retribuzioni da essa corrisposte ai dipendenti della ‘Onlus’. Già i giudici di merito avevano dichiarato il fallimento, chiarendo che le cooperative che svolgono attività commerciale, seppur identificate come ‘Onlus’, sono soggette anche al fallimento, e precisando poi che il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non esclude la natura commerciale della relativa attività. Con riferimento poi alla vicenda e alla posizione della cooperativa, essi avevano anche posto in rilievo i grossi costi – oltre 2.000.000 di euro – per il personale e l’effettuazione di operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d’azienda e la detenzione di partecipazioni sociali in società lucrative. A far ulteriore chiarezza ha provveduto la Cassazione, mettendo nero su bianco che è assoggettabile a fallimento la cooperativa sociale che svolge attività commerciale secondo criteri di economicità, essendo irrilevante l’assunzione della qualifica di ‘Onlus’.

(Cass. civ., sent. n. 29245/2021)  

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