Possibile deliberare l’istituzione del fondo cassa in occasione dell’approvazione del rendiconto

Sufficiente che i residui attivi possano desumersi dal rendiconto per la successiva compensazione con le quote di anticipazione dell’esercizio successivo

Possibile deliberare l’istituzione del fondo cassa in occasione dell’approvazione del rendiconto

L’assemblea condominiale ha il potere discrezionale di deliberare l’istituzione di un fondo cassa mediante l’utilizzo dei residui attivi di gestione, senza, però, che sia necessario specificare nell’ordine del giorno tale costituzione quando sia prevista l’approvazione del rendiconto, né è richiesta l’indicazione delle somme spettanti ai singoli condòmini, essendo sufficiente che i residui attivi possano desumersi dal rendiconto per la successiva compensazione con le quote di anticipazione dell’esercizio successivo. Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 23893 del 5 settembre 2024 della Cassazione), i quali hanno perciò respinto le obiezioni sollevate in un palazzo in quel di Montenero di Bisaccia da alcuni condòmini a fronte di una delibera assembleare approvata nonostante l’omesso invio del prospetto del bilancio consuntivo e la mancata indicazione, nei documenti presentati in sede assembleare, di tutti gli elementi essenziali del bilancio, e, infine, la mancata produzione, da parte dell’amministratore, dei giustificativi delle spese effettuate nell’annualità di riferimento. In sostanza, era stato approvato il bilancio consuntivo 2010 e l’assemblea aveva deciso di utilizzare il relativo residuo attivo nell’esercizio successivo (anno 2011) istituendo un fondo cassa ad hoc. Questa decisione è stata contestata da alcuni condòmini, ma tali contestazioni sono ritenute prive di fondamento dai magistrati, soprattutto perché l’istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientra nel potere discrezionale dell’assemblea e la relativa deliberazione non pregiudicava, nel caso specifico, l’interesse dei condòmini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme, non essendo necessario nella convocazione dell’assemblea l’inserimento dell’argomento relativo all’istituzione del fondo cassa qualora prevista dall’approvazione del rendiconto. Peraltro, non vi era l’obbligo per l’amministratore di allegare all’ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio, essendo egli tenuto soltanto a consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione o estrarne copia a loro spese, richiesta che però, nella specifica vicenda, non era stata mai avanzata. E a questo proposito i giudici aggiungono che la contabilità presentata dall’amministratore non deve essere redatta con forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, dovendo semplicemente rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita con le relative quote di ripartizione, in modo da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, delle entità e delle causali degli esborsi fatti. Nel caso specifico, poi, dal ‘libro giornale’ e dalle tabelle di ripartizione, pertinenti al bilancio spese consuntivo 2010 e al bilancio spese preventivo 2011, era possibile verificare puntualmente ogni voce di entrata e di uscita, non occorrendo la redazione dello stato patrimoniale, avuto riguardo alle modalità di redazione del rendiconto in ambito condominiale.

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