Percentuali di vincita non presenti sul ‘Gratta e Vinci’: valido comunque l’acquisto

Impossibile per il giocatore ottenere la restituzione di quanto pagato per oltre quattrocento biglietti

Percentuali di vincita non presenti sul ‘Gratta e Vinci’: valido comunque l’acquisto

Impossibile riconoscere la restituzione dei soldi al giocatore incallito che ha speso quasi 2mila e 500 euro per l’acquisto di oltre quattrocento ‘Gratta e Vinci’ senza riuscire a incassare alcun premio. Irrilevante il fatto che sui biglietti di differenti lotterie istantanee non sia stata presente l’indicazione relativa alle percentuali di vincita. Per i giudici, difatti, il mancato rispetto dell’obbligo, previsto per legge, di indicazione delle percentuali di vincita può essere punito con una sanzione amministrativa nei confronti del concessionario, ma non fa certo venire meno la validità del contratto di scommessa. Impossibile, quindi, per il giocatore pretendere il rimborso, o addirittura il risarcimento, dalla ‘Lotterie Nazionali’ e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’indicazione delle percentuali di vincita rappresenta, in sostanza, solo una misura adottata per provare a contrastare la dipendenza patologica dal gioco, cioè la cosiddetta ludopatia.

(Csass. civ., ord. n. 26999/2021)  

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