Niente aliud pro alio se la difformità del bene rispetto a quanto pattuito è un mero vizio
Per quanto concerne, poi, la denuncia dei vizi, trova applicazione il termine decadenziale di otto giorni

A fronte di una vendita su campione, trova applicazione il termine decadenziale di otto giorni per la denuncia dei vizi. Impossibile parlare di aliud pro alio, con diverso termine decadenziale, a fronte della consegna di un bene che, pur presentando difformità rispetto a quanto pattuito in origine, appartiene al medesimo genere e mantiene la stessa destinazione funzionale, costituendo in tal caso la difformità un mero vizio della cosa. Al contrario, l’aliud pro alio sussiste solo quando il bene consegnato è completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 968 del 15 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un contratto per la fornitura di infissi esterni e controtelai per un corrispettivo pari ad oltre 100mila euro. Nello specifico, una società ha consegnato presso il cantiere di una ditta un campione incompleto di persiane e finestre, altresì difforme rispetto a quanto pattuito, sia per la qualità del legno che per la non corrispondenza al disegno della committente. A fronte di tale quadro e accertata l’esistenza di un contratto su campione, va escluso l’ipotesi che ci si trovi di fronte alla consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita. Nella vicenda in esame, difatti, il bene consegnato apparteneva al genus ‘infissi in legno’ e alla destinazione tipica degli infissi era destinato. L’eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge, termine abbondantemente superato nel caso specifico.