Mutuo e compravendita immobiliare: la falsa identità del compratore non basta per ritenere colpevole il notaio

Fondamentale che l’identificazione della parte sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto su elementi solidi

Mutuo e compravendita immobiliare: la falsa identità del compratore non basta per ritenere colpevole il notaio

Confusione sull’identità precisa delle parti coinvolte nella stipula di un atto di mutuo e nella successiva vendita immobiliare: falsa, in particolare, l’identità del compratore. Ciò non basta per ritenere colpevole il notaio e condannarlo, come richiesto dalla banca, a un corposo risarcimento, quantificato, in questo caso, in ben 65.000 euro. I giudici precisano, difatti, che il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l’identità effettiva e quella attestata del comparente, se l’identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest’ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Accolta l’obiezione difensiva del notaio sotto accusa, obiezione secondo cui l’esercente la professione notarile non deve provare alcunché ma deve raggiungere uno stato soggettivo di certezza, conseguibile sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione.

(Cass. civ., ord. n. 27293/2021)

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