Misure protettive possibili anche per il fideiussore che è imprenditore di fatto
Utile il richiamo al principio secondo cui lo statuto dell’imprenditore trova applicazione anche quando l’attività d’impresa sia, di fatto, concretamente esercitata

Possibile concedere la misure protettive, previste dal ‘Codice della crisi d’impresa’, anche al fideiussore, però a patto che egli risulti essere imprenditore di fatto. Questo il principio fissato dai giudici (decreto del 3 marzo 2025 del Tribunale di Brindisi), chiamati a prendere in esame la posizione di una donna rispetto alla situazione imprenditoriale del figlio: Analizzando la vicenda, si è appurato che la donna ha assunto le vesti non di mero garante delle obbligazioni del figlio ma di vero e proprio cogestore dell’attività di impresa, non limitandosi a sporadici finanziamenti ma ponendo in essere un’attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore del figlio. In generale, comunque, va esclusa la fruibilità delle misure protettive da parte del mero fideiussore, in quanto, osservano i giudici, il legislatore non ha inteso proteggere soggetti diversi dall’imprenditore. Ed estranea alla ratio della norma speciale è la salvaguardia del patrimonio di terzi, come, ad esempio, un fideiussore, rispetto al soggetto imprenditoriale, in forma individuale o collettiva, dovendosi includere, invece, nel raggio delle misure protettive quei beni che, pur non essendo di titolarità dell’imprenditore, siano stati concretamente asserviti all’esercizio dell’attività di impresa, in linea con la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato. Tuttavia, anche se il fideiussore non è imprenditore a livello formale, potrebbe, comunque, in alcuni casi, rivestire la qualifica di imprenditore di fatto. In sostanza, non può escludersi che il fideiussore assuma, come nella vicenda in esame, le vesti di cogestore dell’attività di impresa, divenendo quindi qualificabile come imprenditore di fatto, con potenziali conseguenze per l’assunzione di tale ruolo ma anche con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dal ‘Codice della crisi’. Utile poi il richiamo al principio secondo cui lo statuto dell’imprenditore trova applicazione anche quando l’attività d’impresa sia, di fatto, concretamente esercitata. Ragionando in questa ottica, si è appurato che la donna, pur essendo ufficialmente il mero ruolo di fideiussore nei confronti del figlio, ha in realtà assunto le vesti non di mero garante delle obbligazioni dell’impresa, ma di vero e proprio cogestore dell’attività di impresa, non limitandosi a sporadici finanziamenti, ma ponendo in essere un’attività di somministrazione sistematica di liquidità in favore dell’azienda, attività che, unitamente alla collaborazione all’interno dell’impresa, la rende, secondo i giudici, catalogabile come imprenditrice di fatto.