Mediazione rifiutata senza motivo dalla parte soccombente: deve rifondere le spese all’altra parte

Fatale l’atteggiamento tenuto dalla parte che ha rifiutato illogicamente il ricorso a uno strumento ideato per la definizione alternativa delle controversie

Mediazione rifiutata senza motivo dalla parte soccombente: deve rifondere le spese all’altra parte

Se il contenzioso – riguardante, nello specifico, una risoluzione contrattuale – poteva essere facilmente risolto con la mediazione, allora la parte che ha rifiutato, senza alcuna logica ragione, di approfittare di tale strumento, e poi è risultata soccombente in giudizio, deve rifondere il 50 per cento delle spese sostenute dalla controparte per l’attivazione del procedimento di mediazione. I giudici ricordano, in premessa, che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, seppure non obbligatorio, è comunque finalizzato ad evitare il ricorso al giudice ordinario per la definizione di una controversia contrattuale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore, che avrebbe potuto e dovuto trovare soluzione al di fuori del processo. In questo caso si parla del recesso anticipato e illegittimo di un contratto di noleggio. E per i giudici i dettagli della vicenda spingono a ritenere che fosse possibile trovare una soluzione conciliativa della controversia attraverso il procedimento di mediazione. Ciò però non è stato possibile per l’atteggiamento della parte che ha rifiutato, senza motivo, il ricorso a uno strumento ideato per la definizione alternativa delle controversie, e che poi è risultata soccombente a chiusura del processo. E allora è legittima la sua condanna, spiegano i giudici, a rifondere il 50 per cento delle spese sostenute dall’altra parte per l’attivazione del procedimento di mediazione. (Sentenza del 13 settembre 2021 del Tribunale di Bologna)

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