Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal tifoso per i danni da lui riportati a seguito del capitombolo
Nessun addebito al Comune per la scelta insensata compiuta dal cittadino e che gli è costata una rovinosa caduta. Respinta, di conseguenza, la richiesta di ristoro economico da lui avanzata nei confronti dell’ente pubblico. A essere analizzato ai ‘raggi X’ è il comportamento tenuto da un tifoso all’uscita da uno stadio di calcio in provincia di Cosenza. Nello specifico, l’uomo è caduto mentre, nell’uscita dall’impianto sportivo, stava camminando su un marciapiede posto tra la gradinata, adiacente allo stadio, e la strada pubblica dove era parcheggiata la sua autovettura. La disavventura viene da lui attribuita alla responsabilità del Comune in qualità di proprietario della struttura. Per i giudici, però, questa tesi non può reggere, poiché si è appurato che il tifoso avrebbe certamente evitato la caduta se avesse utilizzato l’uscita che si trovava al di sotto della gradinata. Invece, egli ha scelto imprudentemente di utilizzare il passaggio sopra il muretto di separazione tra le gradinate dello stadio e la strada pubblica. (Ordinanza 32094 del 5 novembre 2021 della Cassazione)