Il rispetto delle ‘linee guida’ non basta ad escludere la colpa del medico

Sotto accusa un ginecologo per l’interruzione di gravidanza subita da una sua paziente

Il rispetto delle ‘linee guida’ non basta ad escludere la colpa del medico

Per escludere la responsabilità medica – il riferimento, nel caso specifico, è alla presunta colpevolezza di un ginecologo per l’interruzione della gravidanza subita all’ottavo mese da una sua paziente – non è sufficiente dare prova che l’attività diagnostica compiuta sia stata rispettosa delle ‘linee guida’ indicate dalla struttura ospedaliera. Su questo punto si soffermano i giudici, spiegando a chiare lettere che il formale rispetto delle ‘linee guida’ vigenti presso il nosocomio non può bastare per l’esclusione della responsabilità del medico. Ciò perché le ‘linee guida’, lungi dall’atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece mere raccomandazioni di massima per il medico e non lo sollevano dal dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto. Al contrario, egli, spiegano i giudici, deve agire con autonomia ed assumersi la piena responsabilità nella cura del paziente, offrendogli perciò le cure più appropriate. (Sentenza 37617 del 18 ottobre 2021 della Cassazione)

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