Il curatore deve provare che l’atto del fallito rende più difficoltosa l’esazione del credito

Necessario, in sostanza, appurare l’eventus damni destinato a penalizzare i creditori

Il curatore deve provare che l’atto del fallito rende più difficoltosa l’esazione del credito

In materia di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare, il curatore, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare che l’atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 6536 del 19 marzo 2026 della Cassazione) al contenzioso concernente i pagamenti eseguiti dal fallimento di una ‘s.r.l.’ in favore di un istituto di credito.
In Appello sono state accolte le obiezioni sollevate dell’istituto di credito, obiezioni mirate da escludere l’eventus damni connesso ai pagamenti in esame. In particolare, è stato chiarito, in secondo grado, che l’insinuazione al passivo proposta dalla banca per crediti fondati su mutuo ipotecario – la cui provvista era stata utilizzata per estinguere precedenti passività chirografarie – era stata definitivamente respinta. Per il giudice d’Appello, quindi, la definitiva esclusione dei crediti ipotecari vantati dalla banca dallo stato passivo della procedura ha, di fatto, eliso qualunque pregiudizio o violazione della par condicio creditorum.
Questa visione viene ribaltata dai magistrati di Cassazione. Centrale il tema dell’eventus damni connesso ai pagamenti effettuati in favore dell’istituto di credito.
In Appello si è puntato sulla semplificante equivalenza mancata ammissione della banca al passivo uguale assenza di danno per i creditori, ma in tal modo, osservano i giudici di Cassazione, non ci si è confrontati con la disamina dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. In tal caso, infatti, il creditore è tenuto unicamente a dimostrare che preesistevano dei crediti rispetto al compimento del pagamento revocando e che gli stessi sono poi stati ammessi al passivo fallimentare, nonché che l’atto di cui si pretende la declaratoria di inefficacia ha mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, mentre risulta irrilevante che l’accipiens sia stato, a propria volta, ammesso o meno allo stato passivo fallimentare.
Ragionando in questa ottica, il curatore, per dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare che l’atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. Inoltre, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare, la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo.

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