Falso il quadro acquistato e poi rivenduto: la prescrizione decorre dalla chiusura dell’originaria compravendita
Impossibile per la società che ha ceduto l’opera rivalersi nei confronti della Galleria d’Arte dalla quale la aveva acquistata
Sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che il bene abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condòmino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova contraria
In generale, il riconoscimento dei vizi dell’opera comporta una autonoma obbligazione di facere e ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione fissati dal Codice Civile in materia di difformità e vizi dell’opera