Respinta la richiesta avanzata da un creditore. Fondamentale constatare che il debitore si limita a svolgere attività di consulenza
Non accoglibile la richiesta di fallimento avanzata da un creditore nei confronti di un consulente aziendale. Per i giudici, ai fini della fallibilità di un prestatore d’opera abituale, occorre accertarne la qualifica di imprenditore, appurando che lo svolgimento della sua attività si imperni sull’utilizzo di un minimo imprescindibile di organizzazione aziendale, sia pure caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell’imprenditore, ed eventualmente dei componenti della sua famiglia, rispetto agli altri fattori della produzione. Per l’accertamento di tale requisito, poi, non è rilevante il fatto che il prestatore d’opera sia stato anche socio accomandatario di una s.a.s. e amministratore di una s.r.l., a patto però che egli non vi abbia assunto un ruolo anomalo di titolare nell’ambito di un’unica attività commerciale svolta attraverso diverse forme giuridiche soggettive. Per i giudici l’istanza di fallimento va respinta perché è acclarato che il debitore non esercita attività d’impresa ma si limita a svolgere attività di consulenza.