Esclusa ogni colpa della Provincia come ente proprietario della strada
Le dimensioni della buca e l’ora diurna al momento dell’incidente inchiodano il ciclista alle proprie responsabilità per la caduta subita e portano ad escludere ogni possibile colpa dell’ente locale – la Provincia, in questo caso –. Respinta, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata dall’uomo alla guida del proprio velocipede e finito rovinosamente a terra, a causa di una buca, mentre percorreva una strada provinciale. Sulla dinamica dell’episodio non vi sono dubbi. Ciò nonostante, i giudici ritengono non sia addebitabile alla Provincia la colpa per la disavventura vissuta dal ciclista. Fondamentale, in questa ottica, il riferimento all’ora diurna in cui si è verificato l’incidente e alle dimensioni della buca che, secondo i giudici, proprio tenendo conto del contesto, non poteva non essere vista – ed evitata – da un attento utente della strada. In questo caso, invece, il ciclista si è rivelato superficiale nella propria condotta, eppure avrebbe dovuto essere più prudente, proprio tenendo presente che, osservano i giudici, stava percorrendo una strada provinciale e non una pista professionale. (Ordinanza 32205 del 5 novembre 2021 della Cassazione)