Definitiva la rottura coniugale: lumi sui criteri per l’assegnazione della casa coniugale

Prioritario l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Irrilevante ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli stessi

Definitiva la rottura coniugale: lumi sui criteri per l’assegnazione della casa coniugale

A seguito della rottura coniugale, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, così da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate in tale ambiente, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 13864 del 13 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi e originato dall’azione con cui l’uomo ha chiesto la condanna dell’ex moglie a risarcirgli i danni subiti dall’asporto degli arredi e delle suppellettili, complessivamente assegnati a lui, in uno alla casa coniugale, con un’ordinanza presidenziale emessa nell’ambito del procedimento di separazione personale.
Per meglio inquadrare la questione, viene rilevato, in premessa, che l’uomo ha posto a base della sua domanda risarcitoria l’ordinanza, nell’ambito del giudizio di separazione, con cui, in via provvisoria, gli erano stati assegnati sia la casa coniugale che i relativi arredi. Con tale ordinanza si era disposto che la casa familiare, con i relativi arredi e suppellettili, ad eccezione degli effetti personali della donna, veniva assegnata in uso esclusivo all’uomo, peraltro proprietario esclusivo dell’immobile. Tale provvedimento, in forza del quale è stato promosso il giudizio risarcitorio, è però venuto definitivamente meno per effetto della decisione del Tribunale con cui è stata pronunciata la separazione, che ha espressamente dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale e ai relativi arredi precisando che, sul punto, trovano applicazione le regole del diritto comune.
Per i giudici Cassazione non ci sono dubbi: va dichiarato il non luogo a provvedere sull’assegnazione della casa coniugale, che seguirà le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in godimento).
Invero, l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal legislatore per garantire ai figli di continuare a vivere nell’ambiente ove sono cresciuti. Ebbene, nel caso in esame, la funzione dell’istituto è venuta a mancare, atteso che la donna, da sempre genitrice collocataria e convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i due minori, a ragione di ciò avanzando domanda per ottenere una contribuzione economica dall’uomo al pagamento del canone di locazione.
In altri termini, come si evince dalla decisione emessa nell’ambito del giudizio di separazione, il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale non riflette la considerazione di un mutamento delle circostanze, ma è l’effetto della definitiva presa d’atto, da parte del Tribunale della separazione, che la madre, da sempre genitrice collocataria convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i figli. Ne deriva che il marito, che non è mai stato collocatario dei figli minori, non può vantare un risarcimento del danno collegato al mancato uso dei beni che arredavano la casa familiare, avendo la sentenza di separazione, passata in giudicato, riconosciuto che nella specie la funzione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare è mancata sin dall’origine.
Per questo, la sentenza di separazione ha pronunciato il non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale e ai relativi arredi, precisando che, al riguardo, trovano applicazione le regole del diritto comune.
In sostanza, il giudice, preso atto del venir meno dei presupposti dell’istituto (ovvero la tutela dell’habitat dei figli, trasferitisi altrove con la madre), ha restituito la questione della proprietà o del godimento al diritto comune, spogliandola della sua specificità familiare. Tutto ciò sta a significare che la conseguente domanda risarcitoria non trova più fondamento sull’azionato provvedimento provvisorio che è stato caducato per effetto della pronuncia definitiva della separazione, ma può trovarlo solo sulle regole proprietarie o di godimento del diritto comune.
Pertanto, a chiusura del contenzioso, viene respinta definitivamente l’istanza risarcitoria avanzata dall’uomo.

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