Danno irrisorio: inutile l’impugnazione della delibera
Decisivo il riferimento al principio secondo cui il condòmino che intende impugnare una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, e ciò presuppone la derivazione, a causa della deliberazione, di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale

Stop all’impugnazione della delibera condominiale se in ballo c’è un danno irrisorio. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza dell’11 maggio 2025 del Tribunale di Firenze), a fronte di una vicenda in cui il nodo economico è risultato di pochi centesimi inferiore ai 35 euro. Il caso specifico riguarda l’addebito, a carico di una condòmina, del compenso vantato da un avvocato intervenuto professionalmente per una richiesta di risarcimento avanzata dal condominio nei confronti di una società. In sostanza, il danno si è verificato sulle pareti delle scale condominiali, per cui soltanto il condominio, quale proprietario del bene comune, avrebbe dovuto agire per essere risarcito dalla società per il comportamento distratto dei suoi operatori, che fecero cadere e rompere una bottiglia di olio. Pertanto, la spesa di 94 euro e 97 centesimi, ossia il compenso dell’avvocato, non doveva essere appostata solo in svantaggio della condòmina, ma, osservano i giudici, doveva gravare su tutti i condòmini. Ciò detto, va tenuto presente che comunque la condòmina è tenuta a partecipare alla spesa per l’intervento del legale, e ovviamente nella misura del valore millesimale delle unità immobiliari di sua proprietà, e quindi, millesimi alla mano, quanto meno per l’importo di 60 euro e 42 centesimi, anziché 94 euro e 97 centesimi. Facendo un rapido conto, la differenza è pari ad appena 34 euro e 55 centesimi. Ebbene, per i giudici, a fronte dell’irrisorio importo differenziale posto a carico della condòmina, è impossibile accogliere la domanda, da lei avanzata, di invalidare la delibera per carenza di interesse ad agire. Anche perché, chiosano i giudici, alla luce della debenza da sua della somma di 1.200 euro in favore del condominio, l’entità del controcredito da lei vantato pare ampiamente tollerabile. Per chiudere la questione, infine, vengono richiamati due principi fondamentali: in primo luogo, il condòmino che intende impugnare una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, e ciò presuppone la derivazione, a causa della deliberazione, di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale; in secondo luogo, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condòmino, postula comunque che la delibera sia idonea a determinare un mutamento, suscettibile di eventuale pregiudizio, della posizione dei condòmini nei confronti dell’ente di gestione.