Credito prescritto: cade l’istanza di fallimento

Per i giudici è venuta meno la legittimazione del creditore in merito alla richiesta di fallimento del debitore

Credito prescritto: cade l’istanza di fallimento

Inutile l’istanza di fallimento avanzata da un creditore di un imprenditore commerciale se in Tribunale viene accertata l’avvenuta estinzione per prescrizione del credito. La norma stabilisce, ricordano i giudici, che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di almeno un creditore, e considera fondamentale la legittimazione di colui che presenta l’istanza di fallimento. In questa ottica è necessario che il credito vantato sia idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva e possa essere ammesso al passivo. Proprio per questo, nella vicenda in esame, a salvare il debitore – un imprenditore commerciale – è l’accertamento della fondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito, poiché ciò significa che non si può qualificare come creditore chi domandi l’altrui fallimento sulla base di un credito virtualmente estinto. Nello specifico, il riferimento è ad un credito vantato a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica e assoggettato a prescrizione breve quinquennale. Ebbene, i giudici non hanno potuto fare altro che prendere nota degli oltre cinque anni trascorsi tra la data di scadenza dell’ultima fattura su cui risulta fondato il credito e la data di deposito del ricorso e concludere che la creditrice non è più legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento. (Decreto del 23 settembre 2021 del Tribunale di Parma)

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