Per i giudici è evidente il valore probatorio dei documenti presentati da Equitalia
Sufficienti gli estratti di ruolo frutto di copie parziali di un documento informatico per ammettere al passivo della società in fallimento il corposo credito erariale avanzato da Equitalia. In Tribunale l’ammissione al passivo è stata negata dai giudici perché Equitalia non ha depositato gli estratti di ruolo muniti della necessaria asseverazione, mancando la sottoscrizione della specifica asseverazione di conformità al ruolo. Inoltre, i giudici hanno anche annotato che, pur essendo vero che Equitalia si era premurata di produrre le copie conformi delle relate di notifica delle cartelle esattoriali, era comunque altrettanto vero che, a cagione della rilevata inesistenza giuridica degli estratti di ruolo per la sopra rilevata mancanza del requisito dell’asseverazione, la predetta produzione documentale non soddisfaceva l’onus probandi di cui Equitalia era gravata, non evidenziando le predette relate l’entità del credito cristallizzato in ciascuna cartella e non integrando le stesse gli estratti di ruolo necessari per l’ammissione al passivo del credito erariale. Per la Cassazione, invece, l’ammissione al passivo è possibile, alla luce della efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti da Equitalia, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.