Contratto professionista-consumatore: il provvedimento adottato dall’Antitrust non rende automatica la vessatorietà di alcune clausole

L’Antitrust esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato

Contratto professionista-consumatore: il provvedimento adottato dall’Antitrust non rende automatica la vessatorietà di alcune clausole

In materia di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l’Antitrust accerta l’assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso alla luce del ‘Codice del consumo’, alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché l’Antitrust esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di accertamento dell’abuso di posizione dominante, nel caso specifico si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui è parte. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 1580 del 22 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere l’azione proposta da numerosi clienti di un noto gruppo bancario internazionale e mirata a vedere accertata, per vizio di trasparenza bancaria e per vizio del consenso dei mutuatari, l’invalidità delle clausole contenute in alcuni contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione del tasso di interesse al franco svizzero e, precisamente, che disciplinavano l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo. A corredo di tale istanza, poi, i titolari dei mutui hanno anche domandato che i contratti fossero ricondotti alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e condanna della banca a restituire o a riaccreditare le somme percepite in eccesso e a risarcire loro i danni. Per i giudici, però, è inutile il riferimento fatto dai clienti della banca alla decisione presa dall’Antitrust, decisione secondo cui le clausole presenti nei contratti di mutuo non esponevano in modo trasparente i meccanismi di doppia indicizzazione ivi contemplati (non dando sostanzialmente conto, in modo intellegibile, della disciplina convenzionale che prevedeva un’obbligazione di rimborso dipendente non solo da un tasso di interesse variabile nel tempo, ma anche dal tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero, tale da determinare che il mutuatario risultasse esposto, oltre che al rischio finanziario, dipendente dall’andamento del tasso di interesse, a quello valutario, derivante dalle fluttuazioni delle valute). Secondo i clienti della banca, sarebbe logico rilevare d’ufficio la nullità delle clausole, da considerarsi vessatorie poiché prive dei necessari requisiti di chiarezza e di comprensibilità per il consumatore medio. Questa visione viene respinta dai giudici, i quali annotano che l’Antitrust, pur sostenendo che le disposizioni dei contratti in questione erano state redatte in maniera poco chiara, non ne ha affermato la vessatorietà, ma si è limitata ad affermarne la contrarietà a quanto previsto dal ‘Codice del consumo’. In sostanza, l’accertamento su chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la sua vessatorietà o la sua abusività. Ciò perché la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore, ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla.

News più recenti

Mostra di più...