Respinta la richiesta dell’uomo di ottenere una compartecipazione economica dei figli per la manutenzione della caldaia
Coniugi separati ma conviventi sotto lo stesso tetto assieme ai due figli. Inevitabile lo scontro sulla ripartizione delle spese. E su questo fronte i giudici fanno chiarezza respingendo l’obiezione proposta dall’uomo e mirata ad ottenere la compartecipazione economica dei due figli. Riflettori puntati, nella vicenda in esame, soprattutto sui costi relativi alle utenze domestiche e alla manutenzione. Per quanto concerne le spese i servizi di utenza, quali quelle per gas, luce, acqua e annuali tasse rifiuti, esse vanno ripartite, spiegano i giudici, al 50 per cento nell’ipotesi di coniugi separati ma comunque conviventi nello stesso immobile di cui sono comproprietari. Capitolo a parte è invece quello relativo alle spese di manutenzione, riferite in particolare alla caldaia, in questo caso. Per i giudici ci si trova di fronte non a un esborso per i consumi, bensì a un esborso per tenere in condizioni adeguate l’impianto: ciò significa che esso grava sui proprietari che ivi coabitano. Invece, eventuali ulteriori conviventi, ossia i figli della coppia separata, in questo caso, non proprietari, non sono obbligati a contribuire per le spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa. (Ordinanza 32270 del 5 novembre 2021 della Cassazione)