Per i giudici l’istituto di credito ha determinato o almeno aggravato la situazione di indebitamento del soggetto finanziato
Inutile il voto contrario della banca al piano di composizione della crisi della società. Quel voto va ‘sterilizzato’ poiché l’istituto di credito ha erogato un finanziamento al soggetto fallito nella certezza della sua mancata restituzione, garantendosi, però, con ipoteca e fideiussioni. Per i giudici è inequivocabile la condotta tenuta dalla banca, che ha, in sostanza, o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del soggetto finanziato o, quantomeno, ha contribuito al suo aggravamento. Su questo fronte vengono posti in evidenza alcuni rilevanti dettagli, e in particolare la concessione di un prestito – di 350.000 euro –non più commisurato alle capacità restitutorie del soggetto finanziato, come testimoniato da un ammontare annuo di rate di mutuo pari a 116.000 euro a fronte di un utile di esercizio che in un anno ha superato di pochissimo i 90.000 euro e in un altro anno ha raggiunto appena i 76.000 euro. In sostanza, la banca ha erogato il finanziamento nella quasi certezza della mancata restituzione e si è garantita con ipoteca e fideiussioni per una probabile insolvenza, e per questo il suo voto, spiegano i giudici, non può essere preso in considerazione.