Legittima perciò la multa alla titolare dell’allevamento. Irrilevante la mancanza di un veterinario al momento del controllo
Il controllo effettuato dalla Polizia stradale è sufficiente per legittimare la sanzione pecuniaria nei confronti della titolare di un allevamento ritenuta responsabile di avere deciso il trasporto di un animale – un bovino, nello specifico – che presenta condizioni assolutamente inidonee. Inutile l’opposizione proposta dalla titolare dell’allevamento e mirata a sottolineare che è mancata una verifica medica sullo stato di salute dell’animale e sull’eventualità che le condizioni si fossero aggravate durante il tragitto. A fronte di tali obiezioni, però, i giudici ribattono che l’accertamento effettuato in occasione del controllo effettuato dalla Polstrada non richiede la presenza di un veterinario, e aggiungono che il verbale redatto dagli agenti è sufficiente per considerare acclarati i fatti, ossia la presenza sul mezzo di trasporto di una bovina che era accasciata, rantolante e non deambulante. Impossibile, poi, ipotizzare un improvviso peggioramento delle condizioni dell’animale, poiché, osservano i giudici, non è stata fornita una certificazione veterinaria su quello che era il suo stato di salute al momento del carico.