Attività di liquidazione: limiti e spazi del potere riconosciuto al curatore fallimentare
Fondamentale, però, il previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione
Il potere riconosciuto al curatore, ‘Codice della crisi’ alla mano, di non acquisire all’attivo (o di rinunciare a liquidare) uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 13993 del 13 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dalla mancata acquisizione all’attivo fallimentare di una ‘s.r.l.’ del materiale, appartenente alla stessa società, inventariato dal curatore, in quanto presente all’interno di un immobile che, di proprietà di un’altra società, era stato sito operativo e produttivo della società fallita, e catalogato come composti qualificati come rifiuti.
Decisiva, per il curatore e per i giudici, la manifesta non convenienza dell’acquisizione.
Chiara la questione sul tavolo: è legittimo o no il potere del curatore di avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove questi consistano in rifiuti che, secondo la normativa comunitaria, devono essere smaltiti?
In premessa, va tenuto presente che il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede due ipotesi di abbandono dei beni da parte del curatore fallimentare: primo, la non acquisizione dei beni al passivo, che impedisce l’effetto dello spossessamento derivante dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; secondo, la rinuncia alla liquidazione del bene acquisito all’attivo, e in questo caso il bene entra a far parte del patrimonio ma non si procede alla sua liquidazione.
In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni, per i quali l’attività di liquidazione non risulta conveniente, risponde all’esigenza di non appesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti e costose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficio per i creditori.
Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del fallito, con conseguente possibilità di aggressione del bene mediante l’azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, in deroga alla norma secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, va tenuto presente che il curatore ha provveduto alle operazioni di inventariazione del materiale costituito anche da rifiuti oggetto di sequestro preventivo penale e l’immobile all’interno del quale erano custoditi i residui da smaltire non è di proprietà della società fallita, che lo conduceva in locazione.
Ragionando in questa ottica, dal chiaro ed inequivoco tenore della disposizione del ‘Codice della crisi’ si evince che l’unico parametro cui il curatore e il comitato dei creditori devono attenersi nella scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni è quello della manifesta non convenienza. L’antieconomicità della liquidazione (individuabile nelle ipotesi in cui i costi della custodia o della messa in regola o gli oneri necessari per la vendita superano il valore di realizzo), con conseguente pregiudizio dell’interesse dei creditori, costituisce il solo dato valutativo che vale giustificare la dismissione dei beni.
L’istituto della derelictio dei beni mobili, quando questi sono catalogati come rifiuti ( nel caso di specie, presenti in compendio immobiliare di proprietà di società terza – creditrice ammessa al passivo – già condotto in locazione dalla società in bonis, con contratto risolto ante fallimento), va raccordato con il plesso normativo che disciplina il generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti e i conseguenziali obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di rispristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile a titolo di dolo o colpa, in applicazione del noto principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”, principio che implica che i costi della gestione dei rifiuti siano in ogni caso sostenuti dal produttore iniziale o dal detentore, anche quando sia cessata l’attività di impresa.