Corretto il provvedimento con cui si è stabilito l’affidamento condiviso di una bambina, con collocamento presso la madre, pur essendosi la donna trasferita all’estero
Legittimo l’affidamento condiviso del minore anche se i genitori hanno deciso di vivere in due Paesi differenti. Pomo della discordia è, nella vicenda presa in esame dai giudici, è l’affidamento condiviso di una bambina con collocazione privilegiata presso la madre, autorizzata a condurla con sé in un Paese differente dall’Italia. Inutile l’opposizione del padre. Per i giudici, difatti, la circostanza che uno dei genitori risieda all’estero non impedisce l’affidamento condiviso, che non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei due genitori. In particolare, i giudici spiegano che il diritto di autodeterminazione della madre non può essere compresso od escluso dalla presenza di una figlia minore, anche perché quel diritto è ispirato a ragioni lavorative e di realizzazione non certo futili o voluttuarie, tanto più che ella non ha significativi legami affettivi o sociali in Italia e le infelici vicende matrimoniali l’hanno indotta ad operare una scelta di vita in netta discontinuità con il passato e destinata, peraltro, a sollevare anche il marito da ulteriori oneri economici. Rilevante, poi, anche l’interesse della minore a conservare la collocazione privilegiata presso la madre ed a seguirla all’estero, soprattutto considerando che la tenera età della bambina non ne ha consentito ancora il radicamento in Italia e che i rapporti con il padre possono essere coltivati di persona secondo un calendario articolato in ragione della peculiarità della vicenda ed incrementati avvalendosi della più moderna tecnologia.