Affidamento condiviso del figlio minore anche se i genitori vivono in due differenti Paesi

Corretto il provvedimento con cui si è stabilito l’affidamento condiviso di una bambina, con collocamento presso la madre, pur essendosi la donna trasferita all’estero

Affidamento condiviso del figlio minore anche se i genitori vivono in due differenti Paesi

Legittimo l’affidamento condiviso del minore anche se i genitori hanno deciso di vivere in due Paesi differenti. Pomo della discordia è, nella vicenda presa in esame dai giudici, è l’affidamento condiviso di una bambina con collocazione privilegiata presso la madre, autorizzata a condurla con sé in un Paese differente dall’Italia. Inutile l’opposizione del padre. Per i giudici, difatti, la circostanza che uno dei genitori risieda all’estero non impedisce l’affidamento condiviso, che non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei due genitori. In particolare, i giudici spiegano che il diritto di autodeterminazione della madre non può essere compresso od escluso dalla presenza di una figlia minore, anche perché quel diritto è ispirato a ragioni lavorative e di realizzazione non certo futili o voluttuarie, tanto più che ella non ha significativi legami affettivi o sociali in Italia e le infelici vicende matrimoniali l’hanno indotta ad operare una scelta di vita in netta discontinuità con il passato e destinata, peraltro, a sollevare anche il marito da ulteriori oneri economici. Rilevante, poi, anche l’interesse della minore a conservare la collocazione privilegiata presso la madre ed a seguirla all’estero, soprattutto considerando che la tenera età della bambina non ne ha consentito ancora il radicamento in Italia e che i rapporti con il padre possono essere coltivati di persona secondo un calendario articolato in ragione della peculiarità della vicenda ed incrementati avvalendosi della più moderna tecnologia.

(Casss. civ., ord. n. 27871/2021)

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